Maternità

il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e subito dopo il parto. Durante questo periodo, la lavoratrice ha il diritto di percepire un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il congedo di maternità e l’indennità ad esso correlata sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Nel caso in cui ci siano determinate condizioni che impediscono alla madre di usufruire del congedo di maternità, il padre ha il diritto all’astensione dal lavoro e all’indennità (congedo di paternità).

Durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata in base all’ultimo periodo di paga. Di solito, l’indennità di maternità viene anticipata dal datore di lavoro attraverso la busta paga e viene pagata direttamente dall’INPS alle seguenti categorie di lavoratrici:

  • alle lavoratrici dipendenti, alle disoccupate o sospese se il congedo di maternità è iniziato entro 60 giorni dall’ultimo di lavoro oppure, se è iniziato oltre i 60 giorni, deve sussistere la naspi, la mobilità o la cassa integrazione;
  • alle lavoratrici agricole a tempo determinato e indeterminato;
  • alle lavoratrici domestiche (colf e badanti);
  • alle lavoratrici a domicilio;
  • alle lavoratrici LSU o APU (lavori socialmente utili o di pubblica utilità)

 

Il pagamento dell’indennità avviene tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o tramite bonifico presso l’ufficio postale.

Maternità a rischio

Nel caso di maternità a rischio la durata del congedo viene decisa dall’ASL (o dalla direzione territoriale del lavoro) che rilascia il certificato indicante il periodo di congedo. In caso di interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni, in caso di decesso alla nascita o durante il congedo del bambino, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa.

servizio gratuito

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Maternità obbligatoria
La maternità obbligatoria è prevista per i 2 mesi prima del parto più i 3 mesi successivi al parto, salvo flessibilità.



Maternità flessibile
Nel caso di maternità con flessibilità, il congedo inizia 1 mese prima del parto e continua per i 4 mesi successivi al parto.


Congedo di Paternità 

Il congedo di paternità spetta in caso di :

  • morte o grave infermità della madre;
  • affidamento esclusivo del filgio al padre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori.
 

 

Post Parto
Il “post parto” è la prosecuzione della maternità obbligatoria, quindi sono i mesi successivi al parto. Dopo il parto bisogna fare la domanda per far si che la maternità prosegua e va anche indicato il codice fiscale del nato. La lavoratrice può astenersi dal lavoro per i 5 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista dell’ASL lo attesti (post partum).

Documenti necessari

  • Codice fiscale richiedente
  • Certificato del Ginecologo
  • Data presunta del parto
  • Data effettiva del parto (post-parto)
  • Se disoccupata: Modello SR163

 

bonus NASCITE 2025

Il BONUS alla nascita  è una prestazione rivolta alle madri e future madri, che consiste in un assegno di 1.000 € che sarà erogato dal Governo alle famiglie per ciascun figlio nato o adottato a partire dal 1 gennaio 2025.  

Per poterlo richiedere, i genitori devono essere residenti in Italia e devono avere questi requisiti:

  • essere cittadini italiani;
  • essere cittadini dell’Unione Europea titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nel nostro Paese;
  • essere cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea e in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
  • avere un ISEE non superiore a 40.000 € annui. 

 

Le modalità di pagamento previste sono:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale
  • libretto postale
    carta prepagata con iban

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