il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e subito dopo il parto. Durante questo periodo, la lavoratrice ha il diritto di percepire un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il congedo di maternità e l’indennità ad esso correlata sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.
Nel caso in cui ci siano determinate condizioni che impediscono alla madre di usufruire del congedo di maternità, il padre ha il diritto all’astensione dal lavoro e all’indennità (congedo di paternità).
Durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata in base all’ultimo periodo di paga. Di solito, l’indennità di maternità viene anticipata dal datore di lavoro attraverso la busta paga e viene pagata direttamente dall’INPS alle seguenti categorie di lavoratrici:
Il pagamento dell’indennità avviene tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o tramite bonifico presso l’ufficio postale.
Nel caso di maternità a rischio la durata del congedo viene decisa dall’ASL (o dalla direzione territoriale del lavoro) che rilascia il certificato indicante il periodo di congedo. In caso di interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni, in caso di decesso alla nascita o durante il congedo del bambino, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa.
Maternità obbligatoria
La maternità obbligatoria è prevista per i 2 mesi prima del parto più i 3 mesi successivi al parto, salvo flessibilità.
Maternità flessibile
Nel caso di maternità con flessibilità, il congedo inizia 1 mese prima del parto e continua per i 4 mesi successivi al parto.
Congedo di Paternità
Il congedo di paternità spetta in caso di :
Post Parto
Il “post parto” è la prosecuzione della maternità obbligatoria, quindi sono i mesi successivi al parto. Dopo il parto bisogna fare la domanda per far si che la maternità prosegua e va anche indicato il codice fiscale del nato. La lavoratrice può astenersi dal lavoro per i 5 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista dell’ASL lo attesti (post partum).
Il premio alla nascita (bonus mamma), è una prestazione rivolta alle madri e future madri, che consiste in un assegno di 800€ erogati tutti in un’unica soluzione. Questo premio viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore a partire dal 01 gennaio 2017, su domanda della futura madre; la domanda va presentata al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio ottavo) oppure alla nascita, adozione o affidamento del bambino e può essere richiesto entro l’anno di nascita del bambino.
Le modalità di pagamento previste sono:
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