PENSIONE DI REVERSIBILITà

LA Pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari superstiti del:

  • pensionato (pensione di reversibilità)
  • lavoratore (pensione indiretta)

Hanno diritto alla pensione:

  • il coniuge superstite, anche se separato. Se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
  • il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
  • i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
  • i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

Inoltre:

  • in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo
  • in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

servizio gratuito

Documenti necessari

  • Codice fiscale richiedente
  • Carta d’identità richiedente
  • Codice fiscale dante causa
  • Carta d’identità dante causa
  • IBAN erede/i (indicare se il c/c è intestato solo al richiedente o cointestato)
  • Testamento, se presente
  • Data di matrimonio

Requisiti

Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:

  • almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 503/92);
  • almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).

 

La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Cause di cessazione del diritto alla pensione di reversibilità

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:

  • per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l’ una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
  • per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
  • per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un’attività lavorativa da parte dei figli universitari e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
  • per i genitori qualora conseguano altra pensione;
  • per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
  • per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.

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